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DATA ARGOMENTO TESTO
08 gen 2014 Proroga Alberghi

Riportiamo di seguito l’art.11 del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n° 150

Art. 11
Proroga termini in materia di beni culturali e turismo.
1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta UfÞ ciale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

05 gen 2012 Proroga Alberghi

Riportiamo di seguito l’art.15 comma 7 e 8 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n°216 concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” (G.U. 29.12.2010, n°302):

Art.15 – Comma 7
Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15 – Comma 8
In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Pertanto il D.L. 216/2011 (milleproroghe) dispone la proroga al 31 dicembre 2012 per l’adeguamento alla normativa antincendio relativa alle strutture alberghiere e turistico-ricettive che hanno oltre 25 posti letto.

27 dic 2011 Proroga termini installazione dispositivi apertura porte installate lungo le vie di esodo

Con il Decreto 6.12.2011 (G.U. n. 299 del 24.12.2011), il Ministero dell’Interno ha provveduto a prorogare il termine previsto dall’articolo 5 del D M 3.11.2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”.

Art.1
1. All’art. l del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art.2
1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e’ prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalita’ originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pertanto la data massima entro la quale si dovranno adeguare i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo è il 15 febbraio 2013.

13 ott 2011 Adempimenti in materia di prevenzione incendi

Si comunica che è entrato in vigore, in data 07/10/2011, un nuovo regolamento che disciplina la Prevenzione Incendi contenuto nel DPR 01/08/2011 n°151 “Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.

Tale regolamento introduce nuovi parametri che identificano le attività soggette ai controlli dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e distingue le attività sottoposte ai controlli in n°3 categorie A, B e C, che sono assoggettate ad una disciplina differenziata, in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Come previsto dall’art.4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n°151 il titolare dell’attività è tenuto a presentare al Comando Vigili del Fuoco una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalla necessaria documentazione tecnica che produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Come previsto dall’art. 11 comma 4 del DPR 01/08/2011 n°151 “Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento” quindi entro il 07/10/2012.

Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I al DPR 01/08/2011 n°151, in caso di mancata presentazione di SCIA.

In particolare attività che prima non erano soggette alle procedure autorizzative da parte del Comando Vigili del Fuoco con l’entrata in vigore del presente decreto possono diventare soggette ed essere obbligate a sottoporsi alle sopracitate procedure autorizzative. Risulta in ogni caso obbligatorio adempiere agli aspetti procedurali che rientrano tra gli obblighi sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Leg.vo 09-04-2008 n°81, e che sono oggetto di specifiche disposizioni del D.M. 10-03-1998 “Criteri generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro”.

Il nostro studio è disponibile per verificare i parametri di assoggettabilità della Vostra attività alla nuova normativa e per valutare eventuali procedure da attivare.

26 set 2011 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Il 22 settembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 il “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, la cui entrata in vigore è prevista per il 7 ottobre 2011.

Il regolamento ha inteso raccordare la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

L’adozione del nuovo regolamento ha consentito, attraverso una profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di perseguire anche gli obiettivi in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, da tempo intrapresi, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006, che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive.

La nuova disciplina coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, nonchè riduzione e certezza dei tempi con una elevata tutela della pubblica incolumità.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha emanato, con lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1 agosto 2011, n.151,: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”.

Il documento consente di dare immediata operatività al regolamento che, come noto, entra in vigore il 7 ottobre e fornisce, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative. Alla lettera circolare è stata allegata anche la modulistica necessaria all’avvio delle istanze e alle segnalazioni.

In merito alla determinazione delle tariffe dei servizi di prevenzione incendi è reso disponibile sul sito www.vigilfuoco.it un applicativo che, a seconda della tipologia di attività e categoria, determina il corrispettivo in funzione del procedimento richiesto.